DICHIARAZIONE DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ
Questo documento di FAQ riflette le migliori conoscenze degli esperti del settore in tutta Europa e lo stato dell’arte al momento della stesura (settembre 2017). Esso rappresenta la nostra migliore comprensione della CPR. Non è un documento giuridicamente vincolante e non è da intendersi come un sostituto per ogni valutazione e processo decisionale propri del soggetto interessato.
Un’interpretazione vincolante della normativa comunitaria rimane di competenza esclusiva della Corte di giustizia europea.
Europacable declina qualsiasi responsabilità per qualsiasi misura presa o non presa sulla base di questo documento, che è un documento informativo privato non vincolante utilizzato e adattato dalle associazioni nazionali nella preparazione dei propri documenti nazionali.
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A. AMBITO
1. Qual è lo scopo della CPR?
Il Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (CPR) è volto a garantire informazioni affidabili sui prodotti da costruzione relativamente alle loro prestazioni. Ciò è possibile fornendo un “linguaggio tecnico comune” e offrendo metodi di valutazione uniformi delle loro prestazioni.
Tali metodi sono inseriti nelle specifiche tecniche armonizzate. Questo linguaggio tecnico comune deve essere applicato da:
- produttori quando dichiarano le prestazioni dei loro prodotti, ma anche
- dalle autorità degli Stati membri quando specificano i requisiti a essi relativi, e dai loro utilizzatori (architetti, ingegneri, costruttori…) quando scelgono i prodotti più appropriati per l’uso previsto nei lavori
Spetta poi alle Autorità nazionali utilizzare questo linguaggio per definire le regole di progettazione e realizzazione di un impianto elettrico in modo da limitare al minimo i rischi per persone e beni riducendo al minimo la pericolosità degli incendi.
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/productregulation/index_en.htm
2. I cavi elettrici ricadono nel Regolamento CPR?
Tutti i cavi elettrici per energia, controllo e telecomunicazioni di qualsiasi tensione e tipo di conduttore sono richiamati dalla tabella 1 dell’allegato IV del Regolamento CPR che definisce i vari livelli di prestazione con l’obiettivo di limitare la generazione e propagazione dell’incendio e le emissioni di fumo, riconoscendo l’importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in caso di incendio.
3. Quali prestazioni dei cavi sono incluse nella CPR?
Le sole prestazioni dei cavi incluse nella CPR sono
- reazione al fuoco
- resistenza al fuoco
- rilascio di sostanze pericolose in normali operazioni1, smantellamento e riciclaggio.
4. Quali cavi sono inclusi nella CPR?
I cavi per l’installazione permanente nelle costruzioni entro l’ambito delle norme armonizzate sui prodotti per es.:
- cavi destinati ad essere utilizzati per la fornitura di elettricità e le comunicazioni in edifici ed altri lavori di ingegneria civile e soggetti ai requisiti di prestazione riguardanti la reazione al fuoco
- e in futuro cavi destinati a essere utilizzati per la fornitura di elettricità, comunicazione, rilevamento e allarme antincendio in edifici e altri lavori di ingegneria civile dove è essenziale garantire la continuità dell’alimentazione e/o del segnale elettrico degli impianti di sicurezza.
Sono soggetti a CPR i cavi per installazione permanente. Non sono presi in considerazione i cavi di sollevamento che non fanno parte del Mandato M/334 EU2 .
1Non includendo prestazioni durante l’incendio.
2I cavi di sollevamento non sono presi in considerazione poiché non fanno parte del Mandato M/443 EN a CEN e CENELEC relativo a cavi di comunicazione e controllo e cavi alimentati – Nota a piè pagina 2) Allegato 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE.
5. Cosa comporta per i cavi ricadere nello scopo della CPR?
Con l’immissione di un cavo sul mercato occorrerà che il produttore rediga la Dichiarazione di Prestazione (DoP: Declaration of Performance) di quel cavo come da allegato III del Regolamento CPR e che sia in possesso dei requisiti necessari per poter porre la marcatura CE assumendosi la responsabilità della conformità del prodotto a quanto dichiarato.
La DoP dovrà accompagnare ogni cavo immesso sul mercato fino all’utilizzatore finale, il quale dovrà esibirla alle autorità competenti qualora esse lo richiedano (art. 7 del Regolamento CPR).
6. Fino a quando sarà possibile immettere sul mercato cavi non rispondenti al Regolamento CPR?
Fino al 1° Luglio 2017 sussisterà un periodo di coesistenza, durante il quale produttori e importatori potranno immettere sul mercato cavi che rispettano o meno il Regolamento CPR.
B. DEFINIZIONI
7. Direttiva, Regolamento o Norma: Quali sono le differenze?
Una Direttiva è un atto giuridico deciso dal Consiglio dell’Unione Europea che vincola gli Stati membri cui è rivolta in merito al risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La direttiva deve essere prima recepita, e il recepimento consiste nell’adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dalla stessa.
Contrariamente alla Direttiva, il Regolamento è obbligatorio in tutte le sue disposizioni, si applica direttamente agli stati membri, senza trasposizioni nel diritto nazionale.
La Norma definisce invece un linguaggio comune tra le parti interessate e le esigenze da soddisfare in merito ad un determinato argomento. Essa è di carattere volontario e la sua applicazione non è obbligatoria, ma lo diventa dal momento in cui viene imposta per rispettare un regolamento.
8. Cosa si intende per “Opera da Costruzione” secondo le norme CEI?
Con “Opera da costruzione” si intende ogni opera intesa come edificio o opera d’ingegneria nella quale i cavi sono installati in modo permanente.
Esempi di opere da costruzione sono abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, centri ricreativi ed edifici agricoli, ponti, strade ed autostrade, ferrovie, reti di condutture, stadi, piscine, moli, banchine, bacini, chiuse, canali, dighe, torri, cisterne e gallerie.
Qualsiasi altra costruzione assimilabile a quanto riportato negli esempi di cui sopra, sarà considerata “opera da costruzione”.
9. Nella CPR, chi viene considerato “il produttore”?
Il produttore è la persona che immette il prodotto sul mercato europeo. Può essere il produttore effettivo o un importatore. L’importatore può essere considerato come fabbricante nel caso in cui il prodotto provenga da uno stato extra-UE e venga immesso sul mercato UE da quest’ultimo.
In questo caso l’importatore ha i medesimi obblighi di certificazione e le medesime responsabilità del fabbricante (etichettatura, Dichiarazione di Prestazioni, ecc). Questo vale anche nel caso di prodotti fabbricati nel nome del distributore.
10. Qual è il significato di “messa a disposizione sul mercato” e “immissione sul mercato”?
Un prodotto è messo a disposizione sul mercato quando viene fornito per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Il concetto di messa a disposizione si riferisce a ogni singolo prodotto. Un prodotto è immesso sul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell’Unione. I prodotti messi a disposizione sul mercato devono essere conformi alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile al momento dell’immissione sul mercato.
11. Qual è la definizione di “Lavori Edili”?
Quando si fa riferimento ai cavi, i lavori edili sono considerati come edifici e altri lavori di ingegneria civile soggetti al regolamento relativo alla sicurezza in caso di incendio, incluso l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione delle fiamme e di fumi neri.
12. Che cos’è la Dichiarazione di prestazione (DoP)?
La DoP è un documento elaborato per ogni prodotto oggetto della CPR dal produttore seguendo le Linee guida di regolamentazione. La DoP identifica:
- il prodotto
- il suo utilizzo previsto
- le sue caratteristiche essenziali indicate dalla prestazione dichiarata (per i cavi mediante classi di prestazione per la reazione al fuoco, classi di prestazione per la resistenza al fuoco e il rilascio di sostanze pericolose3).
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/productregulation/performance-declaration/index_ en.htm
13. Quali sono le Classi di reazione e di resistenza al fuoco appropriate?
Per la prestazione di reazione al fuoco dei cavi, la Decisione 2006/751/CE stabilisce diverse classi di prestazione denominate “Classi di prestazione alla reazione al fuoco per i cavi elettrici”.
La tabella della classe di reazione al fuoco definisce sette classi (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca e Fca). Rilascio di calore e propagazione di fiamma sono i principali criteri di classificazione, ma la produzione di fumo, gocce incandescenti e acidità sono i criteri di classificazione supplementari.
La “Resistenza al fuoco” è il termine usato per descrivere la capacità di un cavo nel garantire la continuità dell’alimentazione elettrica e/o di segnali di impianti di sicurezza. Per la prestazione di resistenza al fuoco dei cavi, la Decisione 2006/367/CE stabilisce diverse classi di prestazione indicate in termini di una classificazione basata sul tempo di sopravvivenza. I tempi sono 15, 30, 60, 90 e 120 minuti nella classificazione P o PH in base al metodo di prova usato.
14. Cos’ è il sistema AVCP e come funziona?
La valutazione e la verifica di costanza di prestazione (AVCP - Assessment and Verification of Constancy of Performance) rappresenta un sistema armonizzato che definisce la modalità di valutazione dei prodotti e di controllo della costanza dei risultati di prestazione. Questo sistema salvaguarda l’affidabilità e la precisione della Dichiarazione di Prestazione.
In relazione ai cavi, è stato definito che per le Euroclassi più elevate (Aca, B1ca, B2ca e Cca), i cavi devono essere valutati in base al Sistema1+. Questo comporta la necessità che un’ organizzazione terza di certificazione accreditata esegua la verifica del tipo di prodotto (test di tipo, ecc.), l’ispezione iniziale dell’impianto di produzione e il controllo di produzione in fabbrica; l’ente terzo dovrà inoltre effettuare attività di controllo continue dell’ FPC* e di verifica di campioni prelevati dalla fabbrica stessa. Questo sistema di certificazione aiuterà ad assicurare che i parametri chiave dei cavi che influenzano il livello di sicurezza in caso di incendio siano controllati in modo appropriato. Per le Euroclassi inferiori (Dca ed Eca), si fa riferimento al sistema AVCP 3. Questo comporta l’esecuzione di un solo test iniziale da parte del laboratorio terzo notificato e l’ FPC* da parte del produttore. I cavi che rientrano nell’Euroclasse F devono essere valutati attraverso il sistema AVCP 4, ossia tramite autocertificazione emessa dal produttore.
*FCP: Controllo di produzione in fabbrica.
3 Si veda domanda “Se i prodotti delle prestazioni antincendio sono già disponibili, a cosa contribuiranno la CPR, le nuove regole e i regolamenti?”
C. OBBLIGHI
15. Come verrà applicata la CPR in Europa, cosa sarà comune e cosa specifico per nazione?
La CPR deve essere applicata senza differenze di interpretazione da ciascun Stato membro. La classificazione è la lingua comune per definire il livello di resistenza all’incendio dei cavi (reazione al fuoco e resistenza al fuoco in futuro) e per essere usata nei regolamenti locali e nei requisiti degli utenti. Qualsiasi decisione su quale classe adottare per una particolare applicazione è una questione nazionale e potrebbe variare tra i diversi Stati membri. L’ampia gamma di combinazioni dei parametri (Classe + fumo + acidità + gocce) fornisce agli Stati membri una grande flessibilità. Le resistenze all’incendio dei cavi non sono regolate da ogni Stato membro.
16. Quali sono gli obblighi del produttore previsti dalla CPR?
Gli obblighi sono definiti nell’Art. 11 della CPR. Prima di immettere un prodotto sul mercato e quando è armonizzato da una norma disciplinata, il produttore emette una Dichiarazione di prestazione (DoP) e appone la marcatura CE.
17. Qual è lo scopo della DoP (Dichiarazione di Prestazione)?
Il produttore, mediante l’emissione della sua DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione con la prestazione dichiarata. Sulla base delle informazioni contenute nella DoP, l’utente deciderà di acquistare, tra tutti i prodotti disponibili sul mercato, quello adatto per l’uso previsto di tale prodotto e si assume la piena responsabilità di tale decisione.
18. Qual è la base della DoP?
Tutte le informazioni comunicate nella DoP sono ottenute applicando rigorosamente i metodi e i criteri forniti nella norma armonizzata pertinente. La corretta applicazione di questi metodi e criteri è garantita dal produttore stesso e dall’adeguato coinvolgimento di un Organo Notificato, seguendo il sistema applicabile della Valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP). L’apposizione della marcatura CE segue l’emissione della DoP e indica che il produttore ha seguito rigorosamente tutte le procedure applicabili per l’emissione della sua DoP che, di conseguenza, è accurata e affidabile.
19. Come dovrà essere marcato un cavo CPR?
I cavi devono essere marcati con:
a) un’identificazione di origine composta dalla marcatura del nome del produttore o del suo marchio di fabbrica o (se protetto legalmente) dal numero distintivo;
b) la descrizione del prodotto o la sigla di designazione;
c) la classe di reazione al fuoco;
Inoltre i cavi possono anche essere marcati con i seguenti elementi:
d) informazione richiesta da altre norme relative al prodotto (sigla per la coesistenza di cavi con tensione differente);
e) anno di produzione;
f) marchi di certificazione volontaria;
g) informazioni aggiuntive a discrezione del produttore sempre che non siano in conflitto né confondano le altre marcature obbligatorie (nome commerciale).
20. Quando un cavo reca la marcatura CE nella CPR?
La marcatura CE per la CPR può essere applicata ai cavi soltanto a decorrere dalla data di applicabilità pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE e diventa obbligatoria al termine del periodo di coesistenza stabilito nella Gazzetta Ufficiale UE. Per i cavi con prestazione di reazione al fuoco, la norma dei prodotti (EN 50575:2014 e il suo emendamento EN50575:A1:2016) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE; la data di applicabilità è stata fissata al 10/06/2016, ed è stato previsto un periodo di coesistenza che terminerà il 01/07/2017. La norma sulla prestazione di resistenza al fuoco dei cavi non è ancora stata pubblicata al momento della pubblicazione di queste FAQ e tali prodotti non possono avere la marcatura CE per la CPR fino a una data successiva.
21. Se un prodotto ha già la marcatura CE ai sensi della LVD sul prodotto stesso, questa marcatura deve essere interrotta al fine di conformarsi al requisito EN 50575:2014+A1:2016 che la marcatura CE deve stare sull’etichetta?
Sì. Una singola marcatura CE è destinata a coprire tutte le direttive/regolamentazioni applicabili. Nella CPR la marcatura CE deve essere accompagnata, nello stesso posto, da alcune informazioni dettagliate che non è possibile in pratica stampare direttamente sul cavo. Stampare sul cavo soltanto la marcatura CE senza le informazioni relative potrebbe essere quindi illegale.
22. Qual è lo scopo della DoP? E come viene garantita la rintracciabilità del prodotto?
La DoP è il documento legale che descrivere la prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto stesso alla prestazione dichiarata. Tale dichiarazione deve necessariamente essere redatta dal fabbricante all’atto dell’immissione del prodotto sul mercato. La rintracciabilità del prodotto imposta dal testo della Direttiva LVD non è direttamente collegata alla DoP e viene invece garantita dalle indicazioni riportate dal fabbricante su etichette e prodotti, che devono consentire alle autorità di vigilanza del mercato di poter contattare rapidamente l’operatore economico responsabile dell’immissione sul mercato dell’Unione di un prodotto qualora venga ritenuto non sicuro o non conforme. È compito dei fabbricanti scegliere il sistema di rintracciabilità che ritengono più adeguato in relazione ai loro prodotti e al loro sistema di fabbricazione e distribuzione.
23. Come può essere resa disponibile la DoP?
La DoP deve essere disponibile pubblicamente, per esempio, attraverso un sito web e deve essere fornita su richiesta in formato cartaceo o in formato elettronico.
24. Cosa deve obbligatoriamente contenere la Dichiarazione di Prestazione - DoP?
La dichiarazione di prestazione (DoP) deve contenere tutte le indicazioni di cui all’allegato III del Regolamento CPR, tra cui:
- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo;
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione;
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione;
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante;
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- Il livello di prestazione del prodotto (classe di reazione al fuoco);
- Il codice del laboratorio o dell’ente di certificazione che ha eseguito i test sul prodotto o la procedura di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni;
- Norma di riferimento con eventuali emendamenti (es. EN 50575:2014/A1:2016).
25. Il grossista / distributore è responsabile dell'applicazione della CPR?
La CPR descrive come segue gli obblighi generali dei distributori. “(omissis) i distributori dei prodotti da costruzione devono essere consapevoli delle caratteristiche essenziali per le quali vi sono le disposizioni del mercato dell’Unione, e dei requisiti specifici negli Stati membri in relazione ai requisiti di base per i lavori edili, e devono utilizzare queste conoscenze nelle loro transazioni commerciali” (Foreground (41) del Regolamento della CPR N. 305/2011).
Inoltre i distributori sono sottoposti agli obblighi definiti dall’Articolo 14, dall’Art. 15 e dall’Articolo 16 della CPR.
Articolo 14 - Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del presente regolamento.
2. Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal presente regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. I distributori assicurano altresì che il fabbricante e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, rispettivamente, all’articolo 11, paragrafi 4 e 5 e all’articolo 13, paragrafo 3.
Un distributore, che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché esso non sia reso conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Il distributore garantisce che, finché un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi reso disponibile sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento assicurano che vengano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno messo a disposizione sul mercato.
Articolo 15 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell’articolo 11.
Articolo 16 - Identificazione degli operatori economici
Per il periodo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, gli operatori economici, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato:
a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto;
b)qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
Quando un distributore immette sul mercato un prodotto a suo nome il distributore è considerato un produttore.
Gli importatori sono sottoposti agli obblighi definiti dall’Art.13, dall’Art.15 e dall’Articolo 16 della CPR.
26. A quali obblighi devono adempiere i distributori prima di immettere un cavo sul mercato?
Il distributore deve accertarsi della conformità al CPR del prodotto che vende e della sua tracciabilità (apposizione della marcatura CE, Euroclasse e DoP).
27. Quale documentazione deve fornire il distributore?
Il distributore deve fornire la marcatura CE, l’Euroclasse e la DoP di ciascun prodotto consegnato.
28. Qual è la responsabilità del distributore se fornisce un cavo senza marcatura CE e senza DoP?
È responsabile in quanto tenuto a conoscere la legislazione e il CPR. È penalmente responsabile.
29. Il distributore deve apporre la marcatura CE e la tracciabilità sulle componenti?
Il distributore deve assicurarsi della tracciabilità (apposizione della marcatura CE, Euroclasse e Dop) del prodotto, indipendentemente dal suo confezionamento.
30. La DoP di un prodotto può essere redatta in qualunque lingua?
No, la DoP deve essere redatta nella lingua del paese in cui il prodotto viene venduto. Quindi in italiano per il mercato italiano. Il mancato adempimento di tale obbligo deve essere sempre segnalato al fabbricante.
31. Come può un utente sapere se un prodotto è corretto per le applicazioni nella CPR ?
I seguenti elementi sono necessari per l’utente:
- la conoscenza dell’Euroclasse richiesta dalle regolamentazioni nazionali per gli edifici stabiliti/lavori edili;
- la marcatura CE con le informazioni relative correlate alla certificazione;
- la Dichiarazione di prestazione da parte del
Le decisioni relative al cavo richiedono che per le classi di maggiore reazione al fuoco (A , B1 , B2 e C ) e per tutte le classi di resistenza al fuoco, i cavi richiedono il sistema 1 + la Valutazione e verifica della costanza della prestazione (formalmente Attestazione di conformità). Ciò richiede un’Organizzazione di certificazione terza per effettuare la determinazione di un tipo di prodotto (prova del tipo ecc.), l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, così come la successiva verifica continua dello FPC e la verifica dei campioni presi in fabbrica. Questo sistema di certificazione aiuterà a garantire che i parametri chiave che riguardano la sicurezza nell’uso dei cavi in condizioni di incendio siano controllati in modo appropriato. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/avcp/index_en.htm.
32. L’indirizzo indicante il punto in cui il fabbricante può essere contattato, richiesto nell’articolo 11(5) del Regolamento CPR, deve essere riferito allo stato membro in cui il prodotto è reso disponibile sul mercato o può essere in un qualsiasi Stato UE?
L’indirizzo indicante punto in cui il fabbricante può essere contattato può fare riferimento a qualsiasi stato (si può far riferimento anche a paesi extra UE).
33. Dove si possono ottenere informazioni sulle regolamentazioni per un particolare prodotto in un specifico Stato membro?
A ciascun Stato membro viene richiesto di istituire un “punto di contatto” in cui tali informazioni possono essere ottenute. La lista aggiornata dei punti di contatto istituiti è reperibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10006/attachments/1/translations/en/renditions/native
Il punto di contatto italiano per i prodotti da costruzione è il “Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione Direzione Generale Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica” (Punto contatto prodotti - PCP), e può essere contattato per mail all’indirizzo indicato al precedente link.
Punto contatto prodotti (PCP) - Via Sallustiana, 53 - 00187 ROMA
Tel: +39 06 4705 5524 - Fax: +39 06 4821 706 - e-mail: [email protected]
34. È possibile utilizzare cavi con marcatura CE per la CPR in applicazioni diverse da quelle soggette al Regolamento CPR?
Sì, ma al contrario non è permesso usare cavi senza la marcatura CE appropriata in casi in cui l’applicazione è regolata nella nazione.
35.Posso usare nella mia nazione i cavi con marcatura CE contrassegnati in un’altra nazione?
Sì, la marcatura CE ha validità europea.
36. Quali sono le “autorità nazionali competenti” ai sensi dell’Art. 11(8) che possono richiedere al produttore di fornirgli tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione con la Dichiarazione di prestazione e la conformità con gli altri requisiti applicabili?
Secondo “l’autorità nazionale competente” è necessario capire non solo le autorità di verifica del mercato (organizzate e nazionali, a livello regionale o anche locale), ma anche qualsiasi altra autorità che ai sensi delle leggi dello Stato membro ha il diritto di richiedere informazioni sulla prestazione dei prodotti da costruzione. Potrebbe essere, per esempio, l’Autorità per le licenze edilizie in una regione che ha il diritto di richiedere informazioni sulla prestazione dei prodotti installati in un edificio, nel quadro del controllo se l’edificio in costruzione è conforme alle condizioni del permesso. Occorre osservare che gli Organi Notificati sono tenuti ad astenersi completamente dalle attività appartenenti all'area del controllo del mercato (poichè queste devono essere condotte dalle autorità nazionali per il controllo del mercato), o dalla verifica della conformità del produttore ai suoi obblighi nella CPR. A titolo di esempio, agli Organi Notificati non spetta il controllo se il produttore ha correttamente emesso la Dichiarazione di prestazione (DoP), o se il produttore ha affisso correttamente la marcatura CE.
D. MARCATURA CE
TEMPISTICA
37. Che cosa indica la marcatura CE su un prodotto?
Apponendo la marcatura CE su un prodotto il fabbricante dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che lo stesso è conforme ai requisiti essenziali della normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione e che le relative procedure di valutazione della conformità sono state rispettate. I prodotti recanti il marchio CE s’intendono conformi alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile e godono pertanto della libera circolazione nel mercato europeo.
38. Qual è la differenza tra la marcatura CE e altri marchi?
E' consentito apporre altri marchi su un prodotto recante la marcatura CE?
La marcatura CE è l’unico marchio che attesta che il prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione. Un prodotto può recare anche altri marchi a condizione che non abbiano lo stesso significato della marcatura CE, non possano creare confusione con la stessa e non ne limitino la visibilità e la leggibilità. A tale proposito è possibile utilizzare altri marchi solo se contribuiscono a migliorare la tutela del consumatore e non sono disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione europea.
39. In quanto fabbricante, sono autorizzato ad apporre la marcatura CE sui miei prodotti?
Sì, spetta sempre al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato apporre la marcatura CE, dopo aver eseguito la necessaria procedura di valutazione della conformità. In concreto, prima di apporre la marcatura CE su un prodotto e immetterlo sul mercato, occorre sottoporlo alla procedura di valutazione della conformità prevista da uno o più atti di armonizzazione dell’Unione applicabili, che stabiliscono se la valutazione della conformità può essere effettuata dal fabbricante stesso o se è richiesto l’intervento di un terzo (l’Organismo Notificato).
40. Quando può cominciare la marcatura CE dei cavi?
La marcatura CE nella CPR può iniziare dalla data di applicabilità stabilita sulla GUUE e diventa obbligatoria al termine del periodo di coesistenza. Per la norma EN50575:2014 e la sua modifica EN50575:A1:2016 per la reazione al fuoco la data di applicabilità è stabilita al 10 giugno 2016 con il periodo di coesistenza che termina il 1 luglio 2017. Nessuna data è stata ancora stabilita per la resistenza al fuoco.
41. Quando sarà obbligatoria la marcatura CE nella CPR?
La marcatura CE (e la relativa questione di una DoP) diverrà obbligatoria al termine del periodo di coesistenza per le norme armonizzate sui prodotti (EN50575 per la reazione al fuoco), quando le norme nazionali contradditorie sono revocate. La durata del periodo di coesistenza viene stabilito nella pubblicazione nella GUUE del riferimento alle norme armonizzate. La durata predefinita è di un anno dopo l’applicabilità della data pubblicata.
42. Fino a quando è possibile installare cavi senza marcatura CE?
L’installazione dei cavi non fa parte degli obblighi dati dalla CPR. Si prega di fare riferimento alle leggi locali sull’installazione.
43. Un prodotto recante la marcatura CE è sempre fabbricato nell’UE?
No. La marcatura CE indica solo che il prodotto è stato fabbricato nel rispetto di tutti i requisiti essenziali. La marcatura CE non è un marchio d’origine, poiché non indica che il prodotto è stato fabbricato nell’Unione europea. Di conseguenza un prodotto su cui è apposta la marcatura CE può essere stato fabbricato ovunque nel mondo.
44. Dove si possono trovare maggiori informazioni in merito alla Marcatura CE?
Per informazioni sulla marcatura CE, sui prodotti dove è apposta, sulla normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione e sulle procedure da seguire: http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/
45. Dove si deve apporre la marcatura CE?
La marcatura CE per il Regolamento CPR deve essere sempre posta accanto alle indicazioni previste dal Regolamento stesso (es. n° di identificazione della DoP, nome e indirizzo della sede legale del fabbricante, etc.). Nel caso in cui non fosse fisicamente possibile rispettare direttamente sul prodotto quanto sopra esposto, la marcatura CE dovrà essere riportata sull’etichetta in maniera visibile, leggibile e indelebile.
46. Come può un cliente riconoscere un cavo con marcatura CE autentica?
In caso di dubbi, gli esperti e i clienti possono confermare l’autenticità della marcatura CE:
- chiedendo al proprio Punto di contatto nazionale di prodotti da costruzione.
- chiedendo all’Organo Notificato che è dichiarato sulla DoP e sull’etichetta.
La lista dei Punti di contatto nazionali di prodotti da costruzione e di tutti gli Organi Notificati (NANDO; selezionare Gruppo di prodotti: cavi di comunicazione e controllo, cavi alimentati) è disponibile sul sito web dell’UE.
MARCHI STANDARD E DI QUALITÀ
47. Quali standard armonizzati saranno disponibili per i cavi?
Gli standard armonizzati appropriati sono gli standard armonizzati sui prodotti, uno che copre la reazione al fuoco dei prodotti (EN 50575:2014+A1:2016) e uno che copre la resistenza al fuoco dei prodotti (in preparazione). Gli standard sui prodotti sono supportati da standard EXAP, dalle norme sulla classificazione e dai metodi di prova di supporto. Occorre osservare che la norma EN 50575:2014+A1:2016 non copre i cavi per i quali l’uso essenziale previsto è di garantire la continuità della fornitura durante un incendio.
48. Quando saranno disponibili le norme previste per i cavi?
Tutte le norme relative alla reazione al fuoco sono state pubblicate dal CENELEC:
- le norme armonizzate EN50575:2014: Cavi di comunicazione e controllo, Cavi alimentati - Cavi per le applicazioni generali nei lavori edili sottoposti ai requisiti per la reazione al fuoco
- l’emendamento EN50575:A1:2016
- EN13501-6: Classificazione usando i dati delle prove di reazione al fuoco sui cavi elettrici
- CLC/TS50576: Cavi elettrici – applicazione estesa dei risultati delle prove
- Metodi di prova EN50399, EN60332-1-2, EN61034-2, EN60754-2 e EN ISO1716.
49. Come saranno allineati i regolamenti con la CPR?
Dove esistono regolamenti nazionali, essi potrebbero essere allineati all’uso dei livelli di prestazione forniti dalle classi di reazione al fuoco e di resistenza al fuoco. Il livello di prestazione effettivo richiesto per qualsiasi particolare applicazione regolamentata è una questione nazionale.
50. Sopravvivrà la certificazione antincendio esistente?
Sì, ma soltanto per le applicazioni al di fuori dell’ambito della CPR come le applicazioni industriali o fuori dall’UE.
51. Sopravvivrà il marchio di qualità locale?
Essi rimarranno importanti come i marchi di qualità volontari nazionali coprono le prestazioni diverse dalla CPR, per esempio, le caratteristiche elettriche, meccaniche e materiali del cavo. Essi integreranno una copertura più completa delle prestazioni.
52. I marchi di qualità volontari possono essere ancora usati sul prodotto con marcatura CE?
Sì, i marchi di qualità volontari sono consentiti, ma essi non coprono la prestazione relativa al fuoco dei cavi coperta dalla CPR.
53. La marcatura CE è più o meno importante rispetto al mio marchio di qualità nazionale?
La marcatura CE sarà un presupposto per immettere i cavi per i lavori edili sul mercato. L’importanza della marcatura CE nella CPR è l’eliminazione delle barriere tecniche tra gli Stati membri derivanti dalla definizione delle prestazioni antincendio così come la modalità uniforme per attestare la conformità dei cavi. I marchi di qualità coprono altri aspetti del prodotto come dimensioni e prestazioni meccaniche ed elettriche e sono gli unici strumenti per monitorare la conformità alle norme volontarie. Pertanto un confronto tra la marcatura CE e i marchi di qualità volontari nazionali è fuorviante poiché essi riguardano due argomenti differenti.
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
54. In che modo sarà applicata la marcatura CE ai cavi?
Secondo le norme sui prodotti, la marcatura CE deve essere applicata all’etichetta del prodotto in tutti i casi.
55. Qual è il significato della data quando è affissa la prima marcatura?
Questa è la data in cui era stata affissa la marcatura CE per la prima volta a un prodotto particolare. Non è la data di produzione del cavo.
56. Come influenzano i requisiti della CPR i cavi importati dai paesi terzi?
I requisiti della CPR si applicheranno non appena il cavo viene immesso sul mercato nell’UE.
57. È indispensabile l’indirizzo di contatto, richiesto ai sensi dell’Articolo 11(5) della CPR, negli Stati membri dove il prodotto è reso disponibile sul mercato o potrebbe esserlo in qualsiasi Stato membro dell’UE?
L’indirizzo di contatto può essere ovunque nel mondo (o in qualsiasi nazione dell’UE o in qualsiasi altra nazione terza).
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEI PRODOTTI
58. Come cambieranno i cavi?
Alcuni gruppi di cavi richiederanno una rivalutazione e un possibile adeguamento poiché i livelli esistenti delle prestazioni non corrispondono alle classi B2ca, Cca e Dca.
59. Saranno armonizzati tutti i cavi europei?
Soltanto le prestazioni antincendio saranno armonizzate. Le tipologie di cavi nazionali rimarranno invariate ad eccezione delle prestazioni antincendio dichiarate. Questo semplificherà il lavoro degli specificatori e degli utenti che continueranno a utilizzare le tipologie usuali.
60. Se i prodotti delle prestazioni antincendio sono già disponibili, a cosa contribuiranno la CPR, le nuove regole e i regolamenti?
La tabella della classe di reazione al fuoco tiene in considerazione l’intero comportamento dei cavi durante l’incendio, misurato dinamicamente contro il tempo sui campioni per taglia reali. Questo è un passo in avanti importante nella sicurezza antincendio e consente alle autorità nazionali di trattare i cavi allo stesso modo degli altri prodotti edili già coperti dalla CPR. La tabella della classe di reazione al fuoco diventerà una caratteristica standard dei regolamenti degli edifici in Europa, sebbene esista la possibilità che siano applicati in modo diverso nei diversi stati europei. In effetti ogni nazione, in base al principio di sussidiarietà, deciderà come queste classi devono essere usate nei propri regolamenti e/o norme di costruzione. Occorre osservare che non è obbligatorio che la classificazione sia introdotta nei regolamenti nazionali e alcune nazioni possono decidere di affrontare la questione in altri modi. Queste classi diventeranno tuttavia certamente un punto di riferimento poiché, quali che siano le loro applicazioni, saranno comuni a tutti i prodotti. Il livello di prestazione dei prodotti definito dalle classi sarà compreso chiaramente da tutti gli organi decisionali europei. I prodotti commercializzati saranno conformi ai duri requisiti di prova, e continueranno a garantire che la sicurezza delle persone, degli animali e dei prodotti possa essere protetta in casi di pericolo d’incendio.
61. Come deve essere affrontata la Dichiarazione di prestazione in relazione al rilascio di sostanze pericolose?
Non vi sono al momento disposizioni armonizzate (prescrizioni e metodi di prova di supporto) relative al rilascio di sostanze pericolose applicabili ai cavi. Secondo la norma EN 50575:2014+A1:2016, deve essere fatto riferimento eventualmente ai regolamenti nazionali rilevanti. Se un cavo viene immesso sul mercato in un SM in cui tali regolamenti esistono, la sua DoP e la sua etichetta devono quindi riferirsi ad esso. Nelle nazioni in cui non esistono regolamenti nazionali (rilevanti per i cavi), la dicitura “Nessuna prestazione determinata (NPD)” deve essere fatta nella DoP e non viene richiesta quindi nessuna dicitura sulla marcatura CE dell’etichetta. In maniera autonoma, la CPR richiede che le informazioni circa il contenuto potenziale delle sostanze pericolose, come può essere dichiarato nel quadro del regolamento (CE) N. 190/2006 (REACH), vengano fornite insieme alla Dichiarazione di prestazione.
E. TRACCIABILITA'
62. La tracciabilità richiesta si applica a tutti i cavi indipendentemente dall’Euroclasse o soltanto a quelli con le prestazioni più basse?
Si applica a tutti i livelli di Euroclasse.
63. Quando è obbligatoria la tracciabilità dei cavi?
Tale tracciabilità è obbligatoria per tutti i prodotti interessati dalla CPR, ovvero tutti i cavi installati in maniera fissa all’interno di edifici e opere di ingegneria civile.
64. Per realizzare la tracciabilità, è possibile trasmettere soltanto il codice di identificazione unico del prodotto?
No, il prodotto deve essere accompagnato dalla marcatura CE.
65. Per realizzare la tracciabilità, è possibile trasmettere soltanto il nome del fabbricante?
No, non è sufficiente. È necessario trasmettere la marcatura CE che certifichi il prodotto installato.
66. È altresì necessario trasmettere il documento della dichiarazione di prestazione (documento completo o soltanto il link internet dove recuperare lo stesso) al cliente finale?
No, la DoP non va trasmessa sistematicamente. L’obbligo di trasmissione riguarda la marcatura CE e tutte le sue indicazioni obbligatorie. Il fabbricante conserva, a disposizione del cliente, la documentazione di prestazione per un periodo di 10 anni, in formato cartaceo o elettronico (internet, file pdf). Il link al quale si trova la DoP è sufficiente.
67. Chi è tenuto a conservare questi documenti? La responsabilità di conservare tali dati ricade soltanto sul cliente finale o sull’installatore?
Sul cliente finale e sull’installatore, poiché ciascuno deve essere in grado di provare l’origine di questi prodotti.
68. Per quanto tempo questi dati devono essere conservati?
10 anni.
69. Esiste una lista dei link internet dei fabbricanti e distributori di cavi per accedere direttamente alle schede relative alla Dichiarazione di prestazione?
Ciascun fabbricante è responsabile dei propri DoP e può fornire soltanto i propri link.
F. CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO
70. Le classi di reazione al fuoco adottate dai vari Stati Membri dell’Unione Europea saranno le stesse?
È compito del singolo Stato Membro andare a definire le classi di reazione al fuoco nazionali opportune per le proprie tipologie di installazione. Le classi devono obbligatoriamente essere scelte tra quelle definite dalla norma EN 13501-6.
71. Quante e quali sono le classi di reazione al fuoco standardizzate in Italia?
Il Comitato Elettrotecnico Italiano, con i propri esperti normatori, per facilitare la scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione ha identificato ed inserito nella Norma 35016 quattro classi di reazione al fuoco, che consentono di rispettare le prescrizioni installative previste dalla Norma CEI 64-8. Le classi sono le seguenti:
- B2ca-s1a,d1,a1
- Cca-s1b,d1,a1
- Cca-s3,d1,a3
- Eca
72. Quale classe di reazione al fuoco corrisponde alle prove di serie IEC 60332?
Le classi Eca e Fca sono definite con riferimento alla prova di propagazione della fiamma indicata nella IEC/ EN 60332-1-2 (indicando rispettivamente come soglia di propagazione della fiamma ≤ 425 mm e > 425 mm) La classe Fca richiede un sistema AVCP di livello 4 (prove di tipo iniziali e FPC effettuati dal fabbricante). Per le altre classi non esiste una diretta correlazione tra le esistenti prove IEC e le prestazioni richiesta dalla CPR in quanto sono dovute a differenti metodi di prova. Nonostante la struttura di base del metodo di prova sia la stessa, il differente montaggio e l’analisi di nuovi parametri rende i risultati delle prove non comparabili tra di loro.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Europacables (http://www.europacable.com/home/cpr/cpr-faq.html )
e il sito AICE – Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici (http://aice.anie.it/regolamento-prodotti-da-costruzione-cpr/faq/#.WNK8r_1Jk9U).