Control and Risk Committee

Regulation of the Control and Risks Committee

 

Committee Members

Francesco Gori
Joyce Victoria Bigio
Maria Letizia Mariani

 

1) È costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. (la “Società”) un Comitato Controllo e Rischi (il “Comitato”), composto, in osservanza delle disposizioni dell'art. 7 del Codice di Autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate (edizione luglio 2015) (il “Codice di Autodisciplina”), da soli amministratori indipendenti, oppure, in alternativa, da soli amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, nel qual caso, il Presidente del Comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti.

2) Il Comitato ha, nell'ambito delle proprie competenze, funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

A)   supporta, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;

B)  fornisce il proprio preventivo parere al Consiglio di Amministrazione con riferimento a:

(i)    la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;

(ii)    la valutazione, con cadenza almeno annuale, dell’adeguatezza, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
(iii)    l’approvazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal responsabile della direzione Audit & Compliance;

(iv)    la descrizione, all’interno della relazione sulla corporate governance, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;

(v)    la valutazione dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;

(vi)    la nomina e la revoca del responsabile della direzione Audit & Compliance, la dotazione al medesimo di risorse adeguate all’espletamento delle proprie responsabilità e la definizione della sua remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

C)    nell'assistere il Consiglio di Amministrazione:

(i)    valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

(ii)    esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;

(iii)    esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla direzione Audit & Compliance;

(iv)    monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della direzione Audit & Compliance;

(v)    può chiedere alla direzione Audit & Compliance lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;

(vi)    supporta, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza;

D)    riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e formula allo stesso eventuali proposte su tali aspetti;

E)    se individuato dal Consiglio di Amministrazione quale comitato destinatario di talune funzioni previste dalla disciplina vigente in materia di operazioni con parti correlate, fornisce pareri preventivi in occasione dell’approvazione da parte dell’organo competente di determinate operazioni poste in essere dalla Società, o da società da essa controllate, con parti correlate, ai sensi del regolamento che disciplina le operazioni con parti correlate adottato dalla Società;

F)    vigila sull’osservanza del Codice Etico adottato dalla Società.

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4. Il Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da 3 (tre) amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza quali consiglieri della Società previsti dalle applicabili disposizione di legge e regolamentari, nonché dalle regole di corporate governance adottate dalla Società oppure, in alternativa, da 3 (tre) amministratori non esecutivi, di cui almeno 2 (due) devono essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza. Uno dei componenti indipendenti, se non già stabilito al momento della nomina, è eletto, a maggioranza dei membri, alla carica di Presidente del Comitato. Qualora il Comitato non sia composto da soli amministratori indipendenti, potrà essere eletto alla carica di Presidente del Comitato soltanto uno degli amministratori indipendenti.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco effettivo designato dal Presidente del Collegio Sindacale e possono partecipare anche gli altri sindaci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, in quanto titolati ad intervenire sulle questioni in esame e ad individuare gli interventi adeguati per affrontare situazioni anche potenzialmente critiche. Il Comitato ha inoltre facoltà di invitare alle riunioni il preposto al controllo interno.

All’inizio di ciascuna riunione il Presidente del Comitato nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

I membri del Comitato rimangono in carica per tutta la durata del proprio mandato di consigliere, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di revocarli o sostituirli.

In caso di revoca o cessazione dalla carica di qualsiasi componente del Comitato, il Consiglio di Amministrazione provvederà a designare il sostituto nel rispetto di quanto indicato al presente punto 4.

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5. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale, in coincidenza con le chiusure dei periodi dell’esercizio per i quali il Consiglio di Amministrazione è tenuto a redigere situazioni contabili destinate ad essere diffuse al mercato, e comunque ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno o gli venga richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dovrà in ogni caso riunirsi prima di ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione il cui ordine del giorno preveda argomenti relativi a taluna delle materie indicate al precedente punto 3. Qualora per qualsiasi ragione la riunione del Comitato non potesse tenersi, il Consiglio di Amministrazione provvederà comunque a deliberare sulle materie di cui è argomento, dopo aver verificato le ragioni di tale circostanza. I membri del Comitato vigileranno che prima di assumere le deliberazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione esamini le valutazioni e le eventuali proposte formulate dal Comitato e motivi per iscritto se e in che misura si è tenuto conto delle stesse ai fini delle proprie deliberazioni.

Il Comitato si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente del Comitato, o di chi ne fa le veci, inviata almeno 2 (due) giorni prima dell’adunanza a mezzo telefax o e-mail.

Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti oggetto della riunione, la data, l’ora e il luogo della riunione. L’avviso di convocazione può stabilire che per quella specifica riunione è ammesso anche l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l’identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato, luogo ove deve trovarsi anche il Segretario.

Di ogni riunione viene redatto verbale sintetico sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, depositato presso la segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva circa l’attività svolta dal Comitato.

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6. Alle riunioni del Comitato possono essere altresì chiamati a partecipare, con funzioni consultive o di uditore, dipendenti e personale direttivo della Società, nonché esperti e consulenti esterni.

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7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione del Comitato è presieduta da altro membro del Comitato che sia un amministratore indipendente, scelto a maggioranza dai suoi membri. Ove ciò non risultasse possibile, la riunione del Comitato è presieduta dal membro più anziano.

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8. Per la validità della costituzione del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni del Comitato dovranno essere raggiunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Comitato.